Art. 8.

      1. Al capo II del titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, è premesso il seguente articolo:

      «Art. 155-ter. - (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai dipendenti di cui all'articolo 152, secondo comma».